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Sub Emendamento n. 0.1.4002.4 al ddl C.1865 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/12/13

  Al comma 522-bis le parole: i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 giugno 2013.

  Conseguentemente, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguenti:
   a) diretto in un'unica soluzione di un importo pari al 25 per cento delle somme dovute;
   b) rateizzato fino a un massimo di 5 rate annuali di un importo pari al 40 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali secondo un piano approvato dall'ente gestore.

  Conseguentemente, al comma 522-ter aggiungere infine il seguente periodo: Al fine di evitare l'instaurazione di ulteriore contenzioso, l'articolo 03, comma 1 lettera b) punto 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993 n. 494, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, è abrogato e i provvedimenti amministrativi di definizione del canone emessi nel corso dell'anno 2013 sulla scorta della norma ora abrogata devono intendersi annullati e privi di effetto. Le somme già corrisposte dal concessionario anche oltre il valore determinato in ragione della definizione di cui al comma precedente saranno oggetto di compensazione sui canoni futuri.