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Sub Emendamento n. 0.1.4031.2 al ddl C.1865 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 17/12/2013 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Luigi BOBBA (PD)

testo emendamento del 17/12/13

  Dopo il comma 132-bis, aggiungere il seguente:
  132-ter. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in pagamento alla data del 31 dicembre 2013, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.

  Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   2014: – 2.300;
   2015: – 3.000;
   2016: – 3.000.