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Proposta di modifica n. 4.165 al ddl S.1188 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/12/13

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ma non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di esecuzione dell'aumento di capitale. Il prezzo di acquisto delle quote di partecipazione è calcolato dal Consiglio Superiore e vincolato al parere favorevole del Collegio Sindacale, sulla base della media dei prezzi ai quali sono state negoziate le quote nei dodici mesi successivi all'aumento di capitale. Le quote di partecipazione in tal modo acquisite devono essere ricollocate sul mercato entro trentasei mesi. Le quote non ricollocate entro il termine di trentasei mesi sono riacquistate pro quota dai soggetti che le avevano vendute, allo stesso prezzo al quale erano state cedute, aumentato del tasso di inflazione calcolato dall'Istat. Le quote derivanti dal riacquisto, che risultino eccedere la soglia del 5 percento, danno diritto ai dividendi, ma non danno diritto al voto.».