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Proposta di modifica n. 6.124 al ddl S.1188 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/12/13

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. Nel caso in cui la Banca d'Italia fosse sottoposta a procedure di scioglimento o di liquidazione, nel rispetto degli obblighi previsti dallo Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, l'eventuale avanzo della procedura, escluso il capitale sociale determinato all'articolo 4, comma 2, che resta ai partecipanti, viene assegnato allo Stato».