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Proposta di modifica n. 6.29 al ddl C.1197 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 19/06/13

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
  5-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
   a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subìti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
   b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subìti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
   c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:
    1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;
    2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
    3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

  5-quinquies. I soggetti di cui al comma 5-quater che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1o dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.
  5-sexies. I soggetti di cui al comma 5-quater effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012, n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1o dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.
  5-septies. Per i pagamenti di cui al comma 5-sexies, i soggetti di cui al comma 5-quater possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  5-octies. Le garanzie dello Stato di cui al comma 5-septies sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5-novies. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 5-quater, lettere a) e b), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:
   a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
   b) copia del modello di cui al 5-quinquiesdecies, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

  5-decies. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 5-quater, lettera c), per accedere al finanziamento presentano:
   a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera c), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;
   b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 5-quinquiesdecies, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

  5-undecies. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 5-sexies, i soggetti di cui al comma 5-quater presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.
  5-duodecies. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 5-duodevicies.
  5-terdecies. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 5-septies mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  5-quaterdecies. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  5-quinquiesdecies. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera b) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 5-sexies sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1o dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 5-duodecies.
  5-sexiesdecies. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al 5-quaterdecies, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  5-septiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015.
  5-duodevicies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.
  5-undevicies. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (Gazzetta Ufficiale C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) – S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subìti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 («de minimis»). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate e dagli istituti di credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 5-quinquies.
  5-vicies. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122.