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Proposta di modifica n. 4.132 al ddl S.1188 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 18/12/13

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Per le banche e per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui alle lettere a) e b) del comma 4, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, nonché per i fondi pensione di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di cui alla lettera d) del medesimo comma, l'importo complessivo delle quote di partecipazione al capitale non può superare il 30 per cento».