Proposta di modifica n. 4.132
al ddl S.1188 in riferimento all'articolo 4.
presentato il 18/12/2013 in VI Finanze e tesoro del Senato da Manuela REPETTI (Misto) e altri
testo emendamento del 18/12/13
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per le banche e per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui alle lettere a) e b) del comma 4, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, nonché per i fondi pensione di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di cui alla lettera d) del medesimo comma, l'importo complessivo delle quote di partecipazione al capitale non può superare il 30 per cento».