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Proposta di modifica n. 1.111 al ddl S.1149 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 19/12/13

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) sostituire il comma 5 con il seguente:

        "5. Le somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende sanitarie locali e ospedaliere e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato e le somme da destinare all'acquisto delle prestazioni assistenziali integranti i livelli essenziali di assistenza. A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quanti fica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo"».