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Articolo aggiuntivo n. 2.0.18 al ddl S.1149 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.18)

testo emendamento del 19/12/13

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Interventi in favore delle attività di sicurezza in montagna)

        1. È autorizzato un ulteriore contributo di 400.000 euro per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n.163.

        2. È autorizzato un ulteriore contributo di 400.000 euro per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

        3. È autorizzato un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2013 in favore del Club alpino italiano per le attività di manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 26 gennaio 1963, n. 91.

        4. All'onere di cui ai commi precedenti, per un ammontare complessivo pari a euro 900.000, si provvede a valere per l'anno 2013 sulle disponibilità del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».