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Proposta di modifica n. 1.101 (testo 2) al ddl S.1149
  • presentato il 19/12/2013 in Assemblea del Senato dalla Commissione.
  • status: Approvato

testo emendamento del 19/12/13

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, sono obbligate a recuperare le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con il recupero graduale in quote annuali costanti, stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, fino ad un massimo di cinque annualità, nelle sessioni negoziali successive a valere sulle risorse finanziarie rispettivamente destinate alla contrattazione integrativa. Nei predetti casi, le Regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Alle cessazioni dal servizio di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, l'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e le specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale».