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Proposta di modifica n. 1.102 (testo 2) al ddl S.1149
  • presentato il 19/12/2013 in Assemblea del Senato dalla Commissione.
  • status: Approvato

testo emendamento del 19/12/13

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Le Regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono autorizzate a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del ''Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve:

            indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate alla eliminazione degli sprechi e delle inefficienze;

            intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

            specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio;

            attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

        In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano, possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

        In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse, dei predetti fondi, aventi carattere di certezza e stabilità.

        Il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettuano il monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016", e trasmettono alla Corte dei Conti le informazioni relative ai risultati conseguiti».