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Proposta di modifica n. 15.23 ai ddl C.1408 , C.1542 , C.1737 , C.1854 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 21/12/13

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano esclusivamente le seguenti funzioni:
   a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
   b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è fatto divieto di disporre di partecipazione dirette e di aziende controllate o collegate.