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Proposta di modifica n. 18.302 ai ddl C.1408 , C.1542 , C.1737 , C.1854 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Approvato
argomenti:  

testo emendamento del 21/12/13

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle giunte dei comuni di cui al presente comma, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. All'articolo 46, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.»

testo modificato nel corso della seduta del 21/12/13

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. All'articolo 46, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.»