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Articolo aggiuntivo n. 22-bis.0200 ai ddl C.1408 , C.1542 , C.1737 , C.1854 in riferimento all'articolo 22-bis.

testo emendamento del 21/12/13

  Dopo l'articolo 22-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 22-ter. (Limitazione dei mandati).
  1. Agli organi delle città metropolitane, delle province, nonché delle unioni di comuni, in qualunque modo eletti o nominati, si applicano le disposizioni sulla limitazione dei mandati, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267.