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Articolo aggiuntivo n. 23.024 ai ddl C.1408 , C.1542 , C.1737 , C.1854 in riferimento all'articolo 23.

testo emendamento del 21/12/13

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
  Art. 23.1. – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui due» sono aggiunte le seguenti: «, ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo,»;
   b) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «la composizione dovrà assicurare» sono aggiunte le seguenti: «ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo»;
   c) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole «La disposizione del presente comma» sono aggiunte «,anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione,».