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Proposta di modifica n. 1.112 al ddl C.1906 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/12/13

  Al comma 15, lettera b) capoverso 5-bis, dopo le parole: dalla data della deliberazione di impegno. aggiungere le seguenti: le notifiche di pignoramento ovvero le pendenze relative alla procedura esecutiva nei confronti dell'ente di cui al presente comma, sono in ogni caso prese in carico da parte della Regione competente.