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Proposta di modifica n. 2.25 al ddl C.676 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 24/04/13

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281»;
   b) al comma 123, le parole da: «Gli importi» fino a «comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti».

  9-ter. I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
  9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-bis e 9-ter si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto.