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Articolo aggiuntivo n. 9.02 al ddl C.1885 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 08/01/14

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni organizzative per rafforzare alcune attività del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare)
.

  1. Al fine di razionalizzare e potenziare le attività del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in relazione ai compiti e finalità prioritari delle presenti disposizioni si dispongono le seguenti misure:
   a) all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.»
   b) al terzo periodo dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «dell'articolo 19» sostituire le parole: «comma 5-bis» con: «commi 3 e 5-bis».
   c) al comma 1, dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «sei» è sostituita dalla parola: «sette», conseguentemente l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, è soppresso. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare si provvede all'adeguamento dell'organizzazione ministeriale entro il 30 aprile 2014.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.