presentato il 08/01/2014 in II Giustizia del Senato da Carlo GIOVANARDI (FL(Id-PL, PLI)) e altri e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 08/01/14
Sostituire l'articolo 1, con il seguente:
«Art. 1.
(Disposizioni in materia di contrasto a varie forme di discriminazione)
1. All'articolo 3 della legge 19 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''o religiosi'', sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé''.
2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al titolo, dopo le parole: 'e religiose', sono aggiunte le seguenti: ''ovvero fondata sull'omofobia o transfobia'' con le parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé''.
b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: 'fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';
c) all'articolo 3, comma 1, le parole 'o religioso', sono sostituite dalle seguenti 'religioso o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
''3-bis. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti''».