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Proposta di modifica n. 1.5 al ddl S.1052 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 08/01/14

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni in materia di contrasto a varie forme di discriminazione)

1. All'articolo 3 della legge 19 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';

        b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''o religiosi'',  sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé''.

        2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: 'e religiose', sono aggiunte le seguenti: ''ovvero fondata sull'omofobia o transfobia'' con le parole: ''o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé''.

        b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: 'fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';

        c) all'articolo 3, comma 1, le parole 'o religioso', sono sostituite dalle seguenti 'religioso o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'';

        d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti''».