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Proposta di modifica n. 1.16 al ddl S.1052 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 08/01/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: ''o religiosi'', aggiungere le seguenti: ''ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza'';

            b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''o religiosi'', aggiungere le seguenti: ''ovvero l'incitamento all'odio e alla violenza personali nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale'';

            c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza''».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo dopo le parole : 'o religiosa' sono aggiunte le seguenti: 'o sessuale';

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole  'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: 'o sessuali'.

        c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''religioso'' sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza''».