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Articolo aggiuntivo n. 13.0.201 al ddl S.783 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G13.0.201)

testo emendamento del 01/07/13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

        1. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio decreto, da emanare entro il 31 dicembre 2013, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a determinare i livelli o le classi di prestazione cui i prodotti da costruzione devono conformarsi in relazione alle loro caratteristiche essenziali e in accordo con il sistema di classificazione (Construction Product Regulation) previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305.

        2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro stabilisce e disciplina, altresì, l'obbligo dell'utilizzo di cavi elettrici ed altri materiali di conduzione a bassa emissione di gas e fumi per la costruzione o la ristrutturazione delle seguenti categorie di edifici:

            a) di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinati sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, ivi compresi gli edifici scolastici;

            b) adibiti ad uso pubblico, ad attività industriale o commerciale, alla fomitura di servizi sanitari o assistenziali;

            c) residenziali, composti da almeno otto unità immobiliari.

        3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 giugno 2014, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione dell'obbligo di cui al comma 2 per gli edifici di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, anche con riferimento alla quantificazione e alla conseguente ripartizione degli oneri connessi.

        4. La decorrenza dell'obbligo di cui al comma 2 per gli edifici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma è di rito a dicembre 2015».