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Proposta di modifica n. 14.41 al ddl S.783 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Respinto

testo emendamento del 01/07/13

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche alle spese, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino 30 giugno 2014, relative ad investimenti in nuove tecnologie volte a migliorare la qualità della vita negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

        Conseguentemente, ai fini della copertura degli oneri valutati in 20 milioni di euro l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.