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Proposta di modifica n. 15.5 al ddl S.783 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G15.5)

testo emendamento del 01/07/13

Al comma 1, dopo le parole: «la realizzazione di interventi per il miglioramento» inserire la seguente: «sismico».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2014, a 220 milioni di euro per l'anno 2015 e a 110 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante i seguenti risparmi di spesa:

            a) all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

        3-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

        3-quater. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-ter.

Allegato n. 1

(articolo 21, comma 3-ter)

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(Milioni di euro)

MINISTERI

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2014

2015

Dal 2016 al 2024

2014

2015

Dal 2016 al 2024

Ministero dell'economia e delle finanze    

55,0

100,0

70,0

55,0

100,0

70,0

Ministero dello sviluppo economico    

15,0

30,0

20,0

15,0

30,0

20,0

Ministero del lavoro e delle politiche sociali    

0,0

10,0

5,0

0,0

10,0

5,0

Ministero della giustizia    

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

Ministero degli affari esteri    

5,0

10,0

10,0

5,0

10,0

10,0

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca    

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ministero dell'interno    

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare    

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti    

5,0

15,0

10,0

5,0

15,0

10,0

Ministero della difesa    

30,0

50,0

40,0

30,0

50,0

40,0

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali    

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ministero per i beni e le attività culturali    

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ministero della salute    

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 Totale    

110,0

220,0

160,0

110,0

220,0

160,0

».