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Proposta di modifica n. 16.20 al ddl S.783 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Respinto
argomenti:  

testo emendamento del 01/07/13

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In favore di soggetti portatori di handicap, ai sensi degli articoli 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di imposta relativa ad interventi di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 75 per cento per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014. La disposizione di cui al precedente periodo non preclude l'accesso alla detrazione di cui al successivo comma 2, che è in ogni caso calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro».

        Conseguentemente ai fini della copertura degli oneri valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2014, 200 milioni di euro per l'anno 2015, 150 milioni di euro per l'anno 2016, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2013 e 100 milioni di euro per il l'anno 2024, a decorrere dal 10 gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».