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Proposta di modifica n. 16.30 al ddl S.783 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Precluso (Precluso dall'approvazione dell'em. 16.24 (testo 4))
argomenti:  

testo emendamento del 01/07/13

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere le seguenti parole:  «nonché le spese per l'acquisto di impianti, a componentistica principale di provenienza europea (made in UE), per il trattamento domestico dell'acqua potabile, rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale n. 25 del 7 febbraio 2012, permanentemente connessi con la rete idrica, e che possono essere integrati con sistemi di refrigerazione ed immissione e dosaggio di C02 alimentare.», e al secondo periodo aggiungere in fine le parole: «per l'acquisto di mobili e a 2.000 euro per gli impianti di naturizzazione domiciliare dell'acqua.»

        Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 21 aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Ai maggiori oneri recati dal comma 2 dell'articolo 16, pari a 1,6 milioni di euro nel 2013, 11,2 milioni di euro nel 2014, 8,3 milioni di euro nel 2015 e 7 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

        3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1,6 milioni di euro nel 2013, 11,2 milioni di euro nel 2014, 8,3 milioni di euro nel 2015 e 7 milioni di euro a decorrere dal 2016. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

        3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3-ter predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3ter, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».