presentato il 01/07/2013 in Assemblea del Senato da Antonio D'ALI' (FI-PdL) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 01/07/13
«2-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con aumento della volumetria, effettuati su edifici a destinazione residenziale;";
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380," aggiungere le seguenti: "nonché di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria," e le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "entro diciotto mesi".
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 2-quater.
2-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparrni di spesa di cui al presente comma.
2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».