Proposta di modifica n. 1.49 al ddl C.1139 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Id. em. 1.48

testo emendamento del 02/07/13

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. A tal fine per la durata del commissariamento, è costituito un patrimonio destinato nel quale sono ricompresi lo stabilimento oggetto del commissariamento, i relativi rapporti giuridici, e le somme necessarie all'attuazione degli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1. Il patrimonio destinato è regolato dagli articoli 2447-bis e 2447-ter del codice civile, in quanto compatibili. La costituzione del patrimonio destinato promossa dal commissario straordinario e da quest'ultimo disposta sentito l'organo di amministrazione della società titolare dello stabilimento oggetto del commissariamento. Resta ferma la possibilità per il commissario straordinario di disporre un incremento delle risorse del patrimonio destinato nei casi in cui la relativa consistenza originaria non sia sufficiente alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1. I creditori della società titolare dello stabilimento non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per la durata del commissariamento, il commissario adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge e derivanti dai piani di cui ai commi 5 e 6, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. Il commissario trasmette ogni sei mesi ai predetti Ministeri il rendiconto di gestione relativo all'andamento dell'esercizio dell'impresa e allo stato di attuazione degli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1 nonché, nei dieci giorni successivi al termine del mandato, il rendiconto finale, con il quale illustra analiticamente gli esiti della sua gestione, specificando se gli obiettivi indicati nei piani di cui ai commi 5 e 6 siano stati o meno conseguiti. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, titolari degli stabilimenti oggetto di commissariamento, resta salva la possibilità per i soci di trasferire le partecipazioni detenute all'atto del commissariamento; al comma 10 sopprimere le parole da: ed il commissario fino alla fine del comma.