presentato il 02/07/2013 in VIII Ambiente della Camera da Salvatore MATARRESE (Misto) e altri e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 02/07/13
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. A tal fine, per la durata del commissariamento, è costituito uno specifico ramo di azienda dotato di idoneo patrimonio nel quale sono ricompresi lo stabilimento oggetto del commissariamento, i relativi rapporti giuridici, e le somme necessarie all'attuazione degli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1. Il patrimonio destinato è regolato dagli articoli 2447-bis e 2447-ter del codice civile, in quanto compatibili. La costituzione del ramo di azienda e relativo patrimonio sono disposti dal commissario straordinario sentito l'organo di amministrazione della società titolare dello stabilimento oggetto del commissariamento. Resta ferma la possibilità per il commissario straordinario di disporre un incremento delle risorse del patrimonio nei casi cui la relativa consistenza originaria non sia sufficiente alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1. I creditori della società titolare dello stabilimento non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato.
Conseguentemente, all'articolo 1 al comma 3, dopo le parole: degli organi di amministrazione aggiungere le seguenti: del ramo e al comma 10, sopprimere le parole da: ed il commissario fino alla fine del comma.