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Articolo aggiuntivo n. 6.0.2 al ddl S.1214 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 22/01/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga di termini in materia di assunzioni dei dirigenti scolastici)

        1. I termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, analogamente, nelle forme e nelle modalità, a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 - 4 serie speciale - del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

        2. I candidati, che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1 gennaio 2011, con esclusione della procedura di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, in coda alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttori aie 13 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 - 4a serie speciale - del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'art. 14 del CCNL per l'Area V, 11-4-2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo della stessa, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura ovvero del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del predetto art. 14, per come modificato dall'articolo 8, comma primo, del CCNL per l'Area V, 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

        3. I soggetti non già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 - 4 serie speciale - del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in una fascia aggiuntiva alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale i 3 luglio 2011l pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5-6, 4 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, dopo i soggetti di cui ai precedenti commi. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

        4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati

            a) le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui al comma 529-quater, di durata non superiore a quattro mesi, organizzati compatibilmente con gli orari di servizio dei candidati, per lo svolgimento dei quali è previsto l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche sedi dei corsi, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute;

            b) le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, alle quali è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito dal decreto interministeriale 12 marzo 2012 e le modalità di espletamento delle procedure di cui al presente articolo, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a valere sulle facoltà assunzionali a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.

        5. Al fine di attuare le procedure di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 300.000, agli oneri della quale si provvede: mediante corrispondente riduzione, a partire delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Dalle somme di cui al presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste.

        6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 95. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione».