Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.101 al ddl C.1139 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 02/07/13

  Dopo il comma 7, aggiungere, il seguente:
  7-bis. Il piano deve contemplare anche ipotesi impiantistiche, tecniche, economiche, gestionali che possano consentire l'utilizzo dello stabilimento, o parte di esso, sia in assenza (temporanea permanente) dell'area a caldo, sia tramite tecnologie di rilevanza internazionale con riconosciuti misurabili minori impatti ambientali: il piano deve comprendere ipotesi di ricollocazione e formazione del personale a garanzia del reddito e dei posti di lavoro anche nelle ipotesi di riconversione di cui al presente comma. Tali ipotesi possono comprendere un riassetto produttivo ed organizzativo anche interessando gli altri stabilimenti produttivi nazionali da coordinarsi in base al piano nazionale della strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio da adottarsi dal Governo ai sensi del comma 3, articolo 1, della legge del 24 dicembre 2012, n. 231, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il criterio di diseconomia dei risultati ha carattere prioritario rispetto a quanto previsto dalle migliori tecniche disponibili e dalle misure più rigorose di cui all'articolo 29-septies del decreto legislativo n. 156 del 2006 nell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 7-bis del presente decreto che costituiscono parti integranti degli obblighi del commissario.