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Proposta di modifica n. 1.127 al ddl C.1139 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 02/07/2013 in VIII Ambiente della Camera dai Relatori.
  • status: Approvato

testo emendamento del 02/07/13

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. È garantito al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, può sostituire i componenti degli organi di controllo, i quali restano in carica per la durata del commissariamento.