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Proposta di modifica n. 12.101 al ddl S.587 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/07/13

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

        1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo l della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali, tassativamente obbligatoria ogniqualvolta sia possibile con un metodo e una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, ossia con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

            b) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della Salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali;

            c) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

            d) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, xenotrapianti, ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini bellici;

            e) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della Salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, imponendo altresì che tali dati debbano essere pubblicati con cadenza triennale in Gazzetta Ufficiale;

            f) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, stabilendo un minimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di erogare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. Tale costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute;

            g) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da guardie zoofiIe appartenenti alle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della Salute, in presenza di un medico veterinario;

            h) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito internet del Ministero della Salute in modo da evitare inutili ripetizioni delle stesse;

            i) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie, in modo da evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale;

            l) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie;

            m) assicurare che almeno il 10 per cento dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca sia vincolato allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali;

            n) prevedere la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante il contributo di 1,00 euro da ciascun stabulario per ogni animale utilizzato;

            o) stabilire che l'autorità competente comunichi, tramite la banca dati telematica, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni alloro utilizzo;

            p) istituire corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sulle metodologie di sperimentazione alternative alla sperimentazione sugli animali per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;

            q) stabilire che tutti i progetti sperimentali già iniziati siano oggetto di valutazione retrospettiva rispetto all'attuale normativa;

            r) vietare i progetti che comportino l'utilizzo di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente;

            s) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;

            t) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le sanzioni comminate devono essere impiegate per le finalità di protezione, recupero e riabilitazione degli animali utilizzati a fini scientifici, attraverso l'istituzione di un'apposita voce di capitolo del Ministero della salute.

        2. Dall'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma l con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».