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Proposta di modifica n. 26.200 (già 27.1) al ddl S.588
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G26.200)

testo emendamento del 02/07/13

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-bis.

(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)

        1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

        2. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le regioni autorizzano con atto amministrativo, entro il mese di aprile, la deroga, per determinati periodi, previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), per le seguenti ragioni:

            a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;

            b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

            c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

        3. Le deroghe non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione e devono menzionare:

            - le soluzioni alternative verificate;

            - le specie che formano oggetto delle medesime;

            - il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo; i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;

            - le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte;

            - l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone;

            - i controlli che saranno effettuati

            - i soggetti abilitati al prelievo in deroga, che sono individuati dalle regioni in un albo per titoli ed esami. Non possono essere autorizzati cacciatori che hanno commesso violazioni di cui agli articoli 30 e 31 della presente legge.

        4. Oltre a quanto stabilito al precedente comma 3, in particolare per le deroghe di cui all'articolo 9 comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE, il provvedimento prevede:

            - il versamento di una tassa regionale per l'esercizio della deroga;

            - uno speciale tesserino regionale sul quale annotare i capi subito dopo l'abbattimento, tali dati sono trasmessi giornalmente alla Regione a cura del cacciatore;

            - l'obbligo per il cacciatore di recuperare il capo appena abbattuto e di apporvi un fascetta con serie numerata inamovibile fornita dalla Regione;

            - la concessione della deroga per quei soggetti che abbiano frequentato uno specifico corso ed abbiano ottenuto l'abilitazione attraverso specifico esame presso l'ISPRA.

        L'esercizio di detta deroga è permesso solo nella forma di caccia da appostamento fisso senza l'utilizzo di richiami vivi, stampi e altri mezzi atti ad attrarre l'avifauna.

        5. La Regione ai fini della verifica del rispetto del provvedimento adottato elabora giornalmente i dati pervenuti dai cacciatori autorizzati alla deroga e qualora si raggiunga la quantità massima stabilita di abbattimenti, dichiara la immediata cessione della caccia in deroga. La Regione, inoltre, con appositi protocolli, crea uno speciale nucleo di Agenti di Polizia Giudiziaria, articolato in unità di controllo, con formazione ad hoc e avente l'unico compito di effettuare vigilanza e controllo sui cacciatori che esercitano la caccia in deroga durante l'intero periodo di svolgimento della deroga, nella misura minima di una unità di controllo operativa ogni 100 autorizzati all'esercizio della deroga.

        6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito l'ISPRA, annulla, i provvedimenti di deroga adottati da una Regione e da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE, prima della data della loro entrata in vigore.

        7. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articollo, 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto delle linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        8. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE."».