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Proposta di modifica n. 26.201 (già 27.2) al ddl S.588
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G26.200)

testo emendamento del 02/07/13

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis.», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

        «Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, le Regioni autorizzano con atto amministrativo, entro il mese di maggio precedente alla stagione venatoria di riferimento, la deroga, per determinati periodi, previo parere conforme dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le seguenti ragioni:

            a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque e per proteggere la flora e la fauna;

            b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni».

        Conseguentemente al comma 3, sopprimere le seguenti parole:

        «Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE».