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Proposta di modifica n. 1.1 al ddl S.843 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/07/13

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: «Al fine di sospendere per il 2013, tanto il pagamento dell'imposta municipale propria sulle abitazioni principali, quanto l'aumento dal 21 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previsto dal 1º luglio 2013»;

            b) sostituire le parole da: «per l'anno 2013» sino a: «categorie di immobili» con le seguenti: «per l'anno 2013 il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto per le seguenti categorie di immobili:».

        All'articolo 2, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

        Conseguentemente, dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

        1. Al comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «1° luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014».

        2. Nei limiti dell'importo di 15.000 milioni di euro, con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede al pagamento, esclusivamente mediante assegnazioni di titoli di Stato, di quei debiti delle pubbliche amministrazioni che hanno formato oggetto di cessioni, pro solvendo o pro soluto, perfezionate entro il 31 dicembre 2012 da parte di creditori verso banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia. L'importo eventualmente non utilizzato per i pagamenti mediante assegnazioni di titoli di Stato di cui al periodo precedente è destinato, con le modalità fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni, maturati al 31 dicembre 2012, diversi da quelli che già hanno formato oggetto di cessione verso banche o intermediari finanziari. A differenza di quanto sopra, tale ultimo decreto disciplina il pagamento di detti debiti su base volontaria, mediante assegnazione di titoli di Stato.

        Nel rispetto degli obiettivi di finanza stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, al fine di garantire il pagamento dei debiti di cui al comma 2, è autorizzata l'emissione di mini titoli di Stato «ad hoc» per un importo fino a 15.000 milioni di euro per l'anno 2013. La tipologia ed il tasso di interesse dei predetti titoli di Stato, che non può superare il 2 per cento annuo, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 e dell'articolo 1-bis, pari, rispettivamente, a 4000 milioni di euro, da trasferire ai Comuni, fermo restando per i contribuenti la sospensione dell'imposta di cui all'articolo 1, e a 1900 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per il 2013:

            a) dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni;

            b) dalle misure di cui all'articolo 1-bis, comma 2.

        4. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, comma 3, in termini di maggiori interessi sul debito pubblico, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede:

            a) per il 2013, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate sull'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure di cui all'articolo 1-bis;

            b) a decorrere dal 2014, residualmente, mediante riduzione modulare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»