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Proposta di modifica n. 1.92 ai ddl C.632 , C.551 , C.358 , C.35 , C.182 , C.718 , C.746 , C.747 , C.749 , C.876 , C.894 , C.3 , C.932 , C.998 , C.1025 , C.1026 , C.1116 , C.1143 , C.1401 , C.1452 , C.1453 , C.1514 , C.1657 , C.1794 , C.1914 , C.1946 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 28/01/14

  Al comma 9, lettera b), capoverso comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Nella prima posizione dei candidati, nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: Nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento, con arrotondamento aritmetico.