presentato il 24/01/2014 in I Affari Costituzionali del Senato da Giuseppe ESPOSITO (GAL-UDCeDC) e altri
testo emendamento del 24/01/14
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: ''le regioni provvedono ad adottare provvedimenti'' fino alle parole: ''di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992'' sono sostituite dalle seguenti: ''le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 501 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti».