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Proposta di modifica n. 9.64 al ddl S.1214 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 24/01/14

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

        «15-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto 1º settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

        15-ter. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».