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Proposta di modifica n. 3.214 ai ddl C.331 , C.927 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Id. em. 3.24
argomenti:      

testo emendamento del 03/07/13

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole:, fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che sono stati oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale.