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Proposta di modifica n. 1.336 ai ddl C.632 , C.551 , C.358 , C.35 , C.182 , C.718 , C.746 , C.747 , C.749 , C.876 , C.894 , C.3 , C.932 , C.998 , C.1025 , C.1026 , C.1116 , C.1143 , C.1401 , C.1452 , C.1453 , C.1514 , C.1657 , C.1794 , C.1914 , C.1946 , C.1947 , C.1977 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 31/01/14

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. All'articolo 4 del “decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957”, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  “2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati delle liste del collegio plurinominale di riferimento scrivendo il cognome o il nome e il cognome del candidato sulle righe stampate accanto al contrassegno della lista scelta ai fini del voto. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, la seconda preferenza è validamente espressa solo in caso in cui si riferisca ad un candidato di sesso diverso dalla prima”».

  Conseguentemente:
   al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  «b) Accanto ad ogni singolo contrassegno di lista sono tracciate due linee orizzontali per l'espressione dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata».

  Dopo il comma 15, aggiungere infine i seguenti:
  «15-bis. All'articolo 58, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», al secondo comma, dopo le parole: «nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta» sono aggiunte le seguenti: «Con la stessa matita indica il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma».
  15-ter. All'articolo 59, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'elettore può esprimere una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».
  15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome o il nome e il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome c il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono ai candidati della lista votata.
  4. Le preferenze espresse per i candidati compresi in liste di altri collegi o le preferenze espresse per i candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione, non sono valide.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia volato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
  6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».

  15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

Art. 68.

  1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  15-sexies. All'articolo 70, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto».
  15-septies. All'articolo 71, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 2), del primo comma è sostituito dal seguente:
  «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati c assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2), del primo comma, dell'articolo 76»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».

  15-octies. All'articolo 74, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».
  15-novies. All'articolo 76, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente: «1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».
  15-decies. All'articolo 77, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:
   «1-bis) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi».

  Al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  «d-bis). Al termine delle operazioni precedenti di cui al presente articolo, l'Ufficio centrale nazionale determina, nell'ambito della medesima lista e per ogni circoscrizione, la graduatoria dei candidati disponendoli nell'ordine delle cifre individuali determinate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis). A parità di cifre individuali prevale il candidato più giovane di età».

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  «16-bis. L'articolo 84, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

Art. 84.

  1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista stessa che, in ordine progressivo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi della medesima circoscrizione in cui la stessa lista ha la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis). Qualora al termine di tale operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la lista stessa ha la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo la graduatoria redatta ai sensi del citato articolo 77, comma 1, numero 1-bis.
  3. Qualora al termine delle operazione di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine della graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis). Qualora al termine di tale operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che ha la maggior parte del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine della graduatoria redatta ai sensi del citato articolo 77, comma 1, numero 1-bis).
  4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste hanno una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio. Nell'ambito della lista sorteggiata il seggio è assegnato secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis).
  5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
  6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati, nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo che le portano a conoscenza del pubblico».

  Sopprimere il comma 17.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  «17-bis. All'articolo 86, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)”».