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Proposta di modifica n. 1.331 ai ddl C.632 , C.551 , C.358 , C.35 , C.182 , C.718 , C.746 , C.747 , C.749 , C.876 , C.894 , C.3 , C.932 , C.998 , C.1025 , C.1026 , C.1116 , C.1143 , C.1401 , C.1452 , C.1453 , C.1514 , C.1657 , C.1794 , C.1914 , C.1946 , C.1947 , C.1977 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 31/01/14

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1 comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente;
   “2-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza”;

  4-ter. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: “Qualora un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis almeno pari al totale dei voti ottenuti dalla lista nel collegio plurinominale, diviso il numero dei candidati assegnati al collegio medesimo più uno”»;
   b) all'articolo 2, comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
  «c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    3-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».
   c) all'articolo 2, dopo il comma 6 inserire il seguente:
   6-bis. All'articolo 17, comma 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 dopo le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono aggiunte le seguenti: «un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 11, comma 3-bis almeno pari al totale dei voti ottenuti dalla lista nel collegio plurinominale, diviso il numero dei candidati assegnati al collegio medesimo più uno».