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Proposta di modifica n. 1.350 ai ddl C.632 , C.551 , C.358 , C.35 , C.182 , C.718 , C.746 , C.747 , C.749 , C.876 , C.894 , C.3 , C.932 , C.998 , C.1025 , C.1026 , C.1116 , C.1143 , C.1401 , C.1452 , C.1453 , C.1514 , C.1657 , C.1794 , C.1914 , C.1946 , C.1947 , C.1977 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 31/01/14

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

  15-bis). All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, comma 2 le parole: «sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta» sono sostituite con le seguenti: «sulla scheda un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista o sulla riga corrispondente al candidato prescelto».

  Conseguentemente:
   1) sopprimere le lettere a) b) e c);
   2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  «d) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti una o più righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere un massimo di preferenze pari alla metà dei seggi assegnati a quel collegio, qualora i seggi assegnati siano in numero dispari il numero di preferenze esprimibili si determina per difetto»;
   3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, si aggiunge il seguente comma:
  “2. Con la matita di cui al comma 1 si indicano le preferenze. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita. Qualora un candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare a questi la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono vietati altri segni e indicazioni”»;
   b) al comma 6, capoverso «articolo 15», numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;
   c) al comma 9, capoverso comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione», sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».