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Proposta di modifica n. 1.151 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 01/02/14

  Sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.».

nuova formulazione del 01/02/14

  Sostituire il comma 16 con il seguente:
  16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: «con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relativo agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi».