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Proposta di modifica n. 1.149 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 03/02/14

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: interventi di qualunque tipo inserire le seguenti: ad eccezione dei rifacimenti e dei potenziamenti, così come individuati nell'allegato 2 del decreto 6 luglio 2012, previa verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico dei rifacimenti e dei potenziamenti di cui al citato decreto.

nuova formulazione del 03/02/14

  a) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, al di sotto il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può essere inferiore al 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi»;

  b) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto».