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Proposta di modifica n. 1.163 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 03/02/14

  Dopo il comma 16 inserire i seguenti:
  16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b) punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b) punto 2 è indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d'asta è determinato dall'autorità per l'energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito legge 24 marzo 2012, n. 27, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole «dalla legge 29 novembre 2007, n. 222», sono inserite le parole: «e di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 marzo 2000, n. 164».
  16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente:
  2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso, calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il valore del 10 per cento, è soggetto, a decorrere dal 1o gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita nel Mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di GNL, con contestuale offerta di acquisto sul medesimo Mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il presso di vendita ed il previo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale definisce altresì le modalità per l'adempimento del suddetto obbligo. Il Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.