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Sub Emendamento n. 0.14.57.2 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 03/02/14

  Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
  0a) è sempre disposta la confisca dell'impresa, qualora sia contestato il reato di riduzione in schiavitù di cui all'articolo 600 del codice penale; a tal fine, qualora ne rilevino la possibile sussistenza, con particolare riferimento alla condizione di clandestinità dei lavoratori, le Autorità che rilevano le violazioni informano senza indugio il Magistrato competente.