Proposta di modifica n. 1.106 al ddl S.813 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 08/07/13

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente:«Le modalità con cui debbono essere calcolati i voti delle liste e delle coalizioni di liste rispetto alla consistenza dei gruppi sono concordate dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, entro due giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».