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Proposta di modifica n. 1.36 al ddl S.1119 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 04/02/14

Al comma 6, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «di residenza della persona offesa», con le seguenti: «di registrazione della testata giornalistica; nel caso il delitto di diffamazione sia commesso su mezzi di comunicazione non registrati è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».