Proposta di modifica n. 1.36
al ddl S.1119 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 04/02/2014 in II Giustizia del Senato da Massimo MUCCHETTI (PD)
testo emendamento del 04/02/14
Al comma 6, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «di residenza della persona offesa», con le seguenti: «di registrazione della testata giornalistica; nel caso il delitto di diffamazione sia commesso su mezzi di comunicazione non registrati è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».