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Proposta di modifica n. 2.4 al ddl S.1119 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 04/02/14

Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente:

        «La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un blog, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso blog, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato, di cui al primo comma, anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».