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Articolo aggiuntivo n. 2.0.1 al ddl S.1119 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 04/02/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso

nell'onore e nella reputazione)

        1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

        2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

        3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».