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Proposta di modifica n. 2.8 al ddl C.1864 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 05/02/14

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo: “Il provvedimento di respingimento alla frontiera è adottato con atto scritto e motivato ed è comunicato all'interessato, unitamente all'indicazione delle modalità d'impugnazione, tradotto in lingua a lui conosciuta, ovvero in inglese, francese, spagnolo o arabo”;

   alla lettera c), articolo 13, comma 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    sopprimere le lettere a) e b);
    alla lettera c), dopo le parole: “proprie generalità”, aggiungere le seguenti: “in seguito ad accertamento con sentenza di condanna”;
   alla lettera c), articolo 13, comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze penali di condanna.»;
   alla lettera c), capoverso, articolo 13, comma 14, sostituire ultimo periodo con il seguente: «Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto non si applica allo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito; nelle ipotesi di inottemperanza, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato.»;
   alla lettera d), premettere la seguente modificazione: all'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «In ogni centro di permanenza temporanea deve essere assicurato allo straniero trattenuto un trattamento che abbia modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata, in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Lo straniero ha comunque la possibilità di ottenere di entrare in contatto con rappresentanti legali, con i propri familiari e con le autorità consolari competenti del proprio Paese. Le prestazioni sanitarie sono prestate nei casi e nei modi previsti dall'articolo 35, anche sulla base di accordi con le locali aziende sanitarie e aziende ospedaliere le quali possono prevedere che alcune forme di assistenza infermieristica siano svolte direttamente all'interno del centro. Hanno sempre accesso ad ogni centro i magistrati, i difensori delle persone trattenute, i ministri di culto, i rappresentanti dell'alto commissariato per le Nazioni unite per i rifugiati e degli organismi del Consiglio d'Europa, i membri del Parlamento e del Consiglio regionale, nonché, previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, gli organismi e organizzazioni che operano in favore degli stranieri. L'accesso di dette organizzazioni al centro può essere negato solo per gravi e motivate ragioni e per il tempo più breve possibile. In ogni centro devono essere sempre assicurati ad ogni straniero trattenuto locali riscaldati e areati e locali di soggiorno distinti da quelli di pernottamento, e siano sempre assicurati una alimentazione adeguata ai precetti religiosi. I centri debbono essere forniti di servizi appositi e professionali di servizio sociale, di orientamento legale in materia di immigrazione e asilo, di tutela e assistenza delle persone che si trovano in condizioni più vulnerabili, di mediazione linguistico-culturale, di assistenza socio-psicologica, di organizzazione del tempo libero. I membri adulti trattenuti appartenenti alla medesima famiglia usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. Ogni straniero trattenuto è sistematicamente informato delle norme vigenti nel centro e dei suoi diritti ed obblighi, incluso il diritto di presentare domanda di asilo.»;
   alla lettera e) premettere le seguenti modificazioni:
  “All'articolo 14, comma 5, in fine aggiungere il seguente periodo: ’in qualsiasi momento del periodo di trattenimento, lo straniero, personalmente o tramite il difensore, qualora emergano elementi che non era stato possibile presentare all'udienza di convalida o di proroga, può presentare al giudice di pace che ha disposto il trattenimento istanza motivata di riesame del provvedimento di trattenimento; il giudice di pace, sentito il Questore e l'istante, decide entro 96 ore, con provvedimento motivato che dia espressamente conto delle ragioni per cui la richiesta è infondata. In caso di mancata decisione entro 96 ore, il trattenimento cessa di avere efficacia’ ”;
   “all'articolo 14, comma 5, al settimo periodo, in fine, le parole: ’fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi’ sono soppresse”».